diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3417 del 18/06/1979 (Rv. 399844 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - CONDIZIONI - RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'APPALTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI - INAPPLICABILITA DEI BENEFICI - REALIZZAZIONE SUCCESSIVA DELLA COSTRUZIONE MEDIANTE ALTRE INIZIATIVE CONTRATTUALI AUTONOME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399844-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI NON DI LUSSO - CONDIZIONI - RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'APPALTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI - INAPPLICABILITA DEI BENEFICI - REALIZZAZIONE SUCCESSIVA DELLA COSTRUZIONE MEDIANTE ALTRE INIZIATIVE CONTRATTUALI AUTONOME - IRRILEVANZA.*

Affinche un appalto, per la costruzione di abitazioni non di lusso, possa fruire dei benefici fiscali previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949 n 408 (imposta fissa di registro e riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria), e necessario non soltanto che tale contratto abbia ad oggetto una costruzione rientrante nella previsione della legge, e che questa costruzione sia stata in concreto realizzata nei modi e nei tempi prescritti, ma anche che il contratto medesimo abbia determinato, con la sua esecuzione, detto risultato, o comunque abbia contribuito nel determinarlo. Pertanto, in ipotesi di risoluzione consensuale dell'appalto, prima dell'inizio dei lavori, deve affermarsi l'inapplicabilita degli indicati benefici, restando irrilevante la circostanza che la costruzione venga poi ugualmente realizzata mediante altre iniziative contrattuali autonome. (V 5024/78, mass n 394783; (V 3227/76, mass n 382017).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)