Sez. 1, Sentenza n. 11478 del 24/07/2003 (Rv. 565394 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Potere sanzionatorio - Esercizio - Decadenza - Procedimenti regolati dalla legge n. 241 del 1990 - Concernenti attività dei privati soggette a denuncia di inizio attività - Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 - Difetto dei presupposti e requisiti di legge - Potere di controllo ufficioso da parte dell'Amministrazione - Affermazione - Applicazione delle sanzioni - Termine di sessanta giorni - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L'istituto della denunzia di inizio attività, per quelle che sono subordinate ad autorizzazione il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e requisiti di legge, disciplinato dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, pone a carico del privato solo l'onere di comunicare l'avvio dell'attività, con un atto che, a differenza di quanto accade nel caso del silenzio - assenso disciplinato dall'art. 20 della stessa legge n. 241, non è una domanda, ma una informativa cui è subordinato l'esercizio del diritto. In tali casi, in conseguenza di tale liberalizzazione dell'attività, il privato ha la possibilità di iniziare immediatamente l'attività e di svolgerla lecitamente mentre l'Amministrazione è chiamata ad operare un controllo successivo volto a verificare d'ufficio l'esistenza dei presupporti e requisiti richiesti dalla legge, e può, anche oltre il termine di sessanta giorni, applicare le sanzioni stabilite. Infatti, l'art. 21 della legge n. 241 stabilisce che le sanzioni, già previste per le attività svolte senza la prescritta autorizzazione, possono essere applicate quando la stessa è iniziata o svolta in mancanza dei requisiti o in contrasto con le disposizioni di legge.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)