Sez. 1, Sentenza n. 19786 del 14/09/2006 (Rv. 592963 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Istituto del silenzio assenso - Portata generale - Limiti - Fattispecie in materia di affissione di segnalazioni stradali.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
L'istituto del silenzio- assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nel testo precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005) in termini generali, è applicabile però solo per i procedimenti indicati dai regolamenti governativi, che individuano i casi in cui il provvedimento abilitativo richiesto da un privato si considera rilasciato qualora l'ente al quale spetta provvedere faccia trascorrere il termine di legge senza provvedere sull'istanza.Il mancato esercizio del potere autorizzativo nei termini non comporta la decadenza del potere nè il venir meno del divieto di svolgere l'attività in difetto di autorizzazione, ma deternina soltanto un'illegittimità di comportamenti derivante dall'inadempimento di obblighi (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che l'affissione di segnali di indicazione di cui all'art. 39, lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - nuovo codice della strada - non rientrasse tra le ipotesi in cui i regolamenti governativi in materia, d.P.R. n. 300 del 1992, n. 407 del 1994 e n. 411 del 1994 consentissero il ricorso al silenzio assenso).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 39, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 134, Legge 07/08/1991 num. 241 art. 20, Legge 30/06/1992 num. 495 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)