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Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 17/05/1973 (Rv. 364109 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - MANCANZA - COSTRUZIONI UNITE - COSTRUZIONI IN ADERENZA - ESTREMI - OBBLIGO DELLE DISTANZE LEGALI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364109-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - MANCANZA - COSTRUZIONI UNITE - COSTRUZIONI IN ADERENZA - ESTREMI - OBBLIGO DELLE DISTANZE LEGALI - INSUSSISTENZA.*

L'Obbligo di rispettare la distanza viene meno, oltre che nella ipotesi in cui le costruzioni erette su fondi finitimi siano Unite, nel caso in cui il nuovo edificio sia costruito in aderenza a quello preesistente per tutta la lunghezza della linea di confine, e cioe nel caso in cui le due costruzioni, pur avendo ciascuna una propria autonomia strutturale, combacino perfettamente da uno dei lati, in modo da non lasciare, neppure per breve tratto o ad intervalli, sia in senso orizzontale sia in senso verticale, uno spazio pure minimo che possa dar luogo ad un'intercapedine dannosa o pericolosa avente una larghezza inferiore a quella prescritta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)