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Sez. 2, Sentenza n. 2291 del 09/06/1975 (Rv. 376117 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - COSTRUZIONI A ZIGZAG - COSTRUZIONE SUL CONFINE DEL PIANO TERRA - ARRETRAMENTO DELLE SOPRAELEVAZIONI - INAMMISSIBILITA - FACOLTA DEL VICINO, COSTRUENTE IN ADERENZA CON APPOGGIO AL PIANO, DI SOPRAELEVARE IN PERPENDICOLARE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376117-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOPRAELEVAZIONI - COSTRUZIONI A ZIGZAG - COSTRUZIONE SUL CONFINE DEL PIANO TERRA - ARRETRAMENTO DELLE SOPRAELEVAZIONI - INAMMISSIBILITA - FACOLTA DEL VICINO, COSTRUENTE IN ADERENZA CON APPOGGIO AL PIANO, DI SOPRAELEVARE IN PERPENDICOLARE - SUSSISTENZA.*

In tema di distanze tra costruzioni con profilo verticale a linea spezzata (a zigzag), chi per primo edifichi sul confine la parte inferiore della propria costruzione -(nel caso di specie: pianterreno) -non puo, nel prosieguo dell'opera, realizzare piani superiori arretrati in misura inferiore all'intero distacco legale dal confine e, in ogni caso - poiche l'applicazione del principio della prevenzione non puo avvenire a danno del prevenuto - non puo, secondo le norme sulle distanze poste dal codice civile, impedire al vicino, che costruisca in aderenza o con appoggio a detta parte inferiore, di innalzare la propria costruzione perpendicolarmente, anche con creazione di intercapedini. Analogamente, chi cominci a costruire in aderenza o con appoggio non puo, negli eventuali livelli soprastanti l'altrui costruzione, aderente o d'appoggio, arretrare la propria a distanza inferiore a quella totale legale. (V 1408/73, mass n 364109; 694/73, mass n 362867; (V 634/72, mass n 356690).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)