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Sez. 5, Sentenza n. 4307 del 01/03/2005 (Rv. 580656 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di condono, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994 - Efficacia di giudicato sostanziale - Limiti - Solo in relazione all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio
Stato
decisa il 2005-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580656-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di intervenuta definizione delle pendenze tributarie (nella specie, ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656), comporta, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, e, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)