diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6421 del 22/04/2003 (Rv. 562391 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Natura - Fatti costitutivi della domanda - Insussistenza al momento della richiesta del decreto o della emissione dello stesso - Irrilevanza - Sussistenza al momento della decisione sull'opposizione - Sufficienza - Conseguenze in tema di interesse dell'opponente a dolersi della soccombenza nel giudizio di opposizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562391-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso "ex" artt. 633 e 638 cod. proc. civ. - di tal che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, l'opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione. (Nella specie, la doglianza del ricorrente era riferita alla circostanza che il decreto, con il quale gli era stato ingiunto di restituire alla banca recedente le somme ricevute a titolo di apertura di credito, fosse stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di quindici giorni previsto dall'art. 1845, secondo comma, cod. civ., e anche del termine, inferiore, negozialmente pattuito; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha così escluso l'incidenza del rilievo prospettato sulla sostanziale soccombenza dell'opponente, precisando che questi neppure aveva allegato, a sostegno del dedotto motivo di censura, uno specifico interesse con riguardo al regime delle spese, interesse in ogni caso non ravvisabile in relazione alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata nel corso del giudizio dal medesimo opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)