Sez. 3, Sentenza n. 7354 del 08/08/1997 (Rv. 506567 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE | Regolamentazione dell'onere delle spese - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Necessità - Spese relative alla fase monitoria - Esclusione del rimborso per la parte vittoriosa - Ammissibilità - Condizioni (mancanza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione).
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE
Il giudizio introdotto con la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, e concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria (pur essendo il procedimento per ingiunzione caratterizzato da autonome fasi di apertura - presentazione del ricorso - e di chiusura - notifica del decreto ingiuntivo -), con la conseguenza che l'organo giurisdizionale, chiamato a definire, con sentenza, il giudizio innanzi a sè, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento con esclusiva considerazione dell'esito finale della lite, ma con facoltà di escludere, dal rimborso stesso, quelle sostenute dalla parte, pur vittoriosa, che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)