Sez. 3, Sentenza n. 8696 del 29/04/2015 (Rv. 635207 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Procedura esecutiva immobiliare fondata su tale credito - Disciplina sugli interessi prevista dal r.d. n. 624 del 1905 ("ratione temporis" applicabile) - Deroga alla disciplina di cui all'art. 2855 cod. civ. - Esclusione.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
L'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, secondo e terzo comma, cod. civ., opera anche in relazione all'espropriazione immobiliare individuale relativa ai crediti per mutuo fondiario soggetti alla disciplina del r.d. 16 luglio 1905, n. 646, come integrata dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e dalla legge 6 giugno 1991, n. 175 (disciplina applicabile "ratione temporis"), sicché l'iscrizione di crediti per il capitale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato, ma soltanto nella misura legale, limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7, Legge 06/06/1991 num. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)