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Sez. 3, Sentenza n. 21998 del 24/10/2011 (Rv. 620280 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria di un credito per capitale - Collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi - Estensione del privilegio ipotecario alle condizioni di cui all'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ. - Limitazione agli interessi corrispettivi - Esclusione degli interessi moratori - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620280-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE

In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)