Sez. L, Sentenza n. 11354 del 17/11/1993 (Rv. 484369 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere | Unità produttiva ex artt. 18 e 35 Statuto Lavoratori - Nozione - Fattispecie relativa alla redazione distaccata di un quotidiano.
Lavoro - Lavoro subordinato - Statuto dei lavoratori - Ambito di applicazione - In genere
Per unità produttiva ai sensi degli artt. 18 e 35 Statuto Lavoratori deve intendersi ogni articolazione aziendale autonoma avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa, talché in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva ed aziendale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha escluso tali caratteri per la redazione distaccata di un quotidiano, in considerazione della sua stretta dipendenza dalla sede centrale, presso la quale si completava la frazione di attività produttiva).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)