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Sez. L, Sentenza n. 11092 del 10/11/1997 (Rv. 509714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Tutela reale contro i licenziamenti - Autonomia dell'unità produttiva - Requisiti - Datori di lavoro non imprenditori - Articolazioni organizzative - Requisiti di autonomia.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Sotto il profilo dei requisiti dimensionali della tutela cosiddetta reale, a norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, contro i licenziamenti illegittimi, una unità produttiva deve considerarsi priva di autonomia - con la conseguenza che il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro Comune - se ha scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se caratterizzata da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso (laddove, con riferimento alle articolazioni organizzative dei datori di lavoro non imprenditori e a seguito della legge n. 108 del 1990, rileva quella autonomia amministrativa o funzionale che sia capace di realizzare, anche se solo in parte, l'attuazione dello scopo perseguito dal datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)