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Sez. L, Sentenza n. 14208 del 05/06/2013 (Rv. 627033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Diritti già maturati da parte dei dipendenti dell'impresa ceduta - Anzianità - Conservazione - Rilevanza ai fini della corresponsione degli scatti di anzianità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta, dell'anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)