Sez. L, Sentenza n. 5581 del 05/06/1998 (Rv. 516142 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Diritti già maturati da parte dei dipendenti dell'impresa cessionaria - Anzianità - Conservazione - Necessità - Vantaggi dei dipendenti dell'impresa ceduta maturati da quelli dell'impresa cedente per specifiche cause prima della cessione - Acquisizione - Esclusione - Fattispecie relativa a piloti passati alle dipendenze dell'Alitalia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO
Nel caso di trasferimento di azienda, a cui è da assimilare l'incorporazione societaria, i lavoratori dell'impresa cessionaria non possono perdere posizioni soggettive già definitivamente acquisite, mentre ai lavoratori dell'impresa ceduta non possono spettare vantaggi già conseguiti da quelli della cessionaria per specifiche cause verificatesi prima della cessione; tuttavia essi non possono perdere i diritti, e più generalmente l'anzianità, già maturati nell'impresa ceduta. (Fattispecie relativa alla posizione giuridica di un pilota passato alle dipendenze dell'Alitalia: il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., aveva ritenuto il diritto del medesimo alla iscrizione nelle liste di anzianità con decorrenza solo dalla data dell'incorporazione societaria, con esclusione anche delle differenze retributive dipendenti dalla complessiva anzianità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)