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Sez. L, Sentenza n. 2609 del 04/02/2008 (Rv. 601445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessione del contratto di lavoro dal comune ad una società privata di gestione di servizi - Applicazione dell'art. 2112 cod. civ. - Mantenimento dei diritti dei lavoratori maturati presso il precedente datore - Anzianità già conseguita - Inclusione.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

A norma dell'art. 2112 cod. civ., la cessione "ex lege" del contratto di lavoro (nella specie, relativa al passaggio dalle dipendenze di un Comune ad una società privata di gestione dei servizi di nettezza urbana e cimiteriali) comporta il mantenimento dell'anzianità conseguita presso il precedente datore di lavoro e, con essa, un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello dei colleghi (con pari anzianità e qualifica) dell'impresa cessionaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)