Sez. 1, Sentenza n. 19512 del 06/10/2005 (Rv. 583667 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Assegno circolare non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore - Responsabilità ex art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 - Applicabilità della norma alla banca girataria per l'incasso - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In tema di disciplina dell'assegno bancario non trasferibile, l'art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 -concernente anche l'assegno circolare non trasferibile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 86 del r.d. cit.- nella parte in cui stabilisce la responsabilità di colui che paga il titolo a persona diversa dal prenditore è applicabile anche alla banca girataria per l'incasso, benchè quest'ultima provveda soltanto ad anticipare la valuta acquistando la legittimazione all'esercizio del diritto cartolare, in quanto la locuzione "colui che paga", contenuta in detta norma, da interpretare in correlazione con l'art. 41 dello stesso r.d. , impone di estendere a quest'ultima la succitata responsabilità, anche allo scopo di rafforzare la tutela dei terzi interessati alla regolarità del pagamento, tenuto conto che il trattario non è tenuto a verificare l'autenticità delle firme.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)