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Sez. U, Sentenza n. 1839 del 01/02/2016 (Rv. 638268 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Controversia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sindacato di legittimità - Limiti - Superamento - Esclusione - Ampio dibattito della dottrina - Compensazione delle spese di lite.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638268-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese processuali, l'ampio dibattito in dottrina circa la ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice amministrativo su diritti, invocata al fine di assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione della legge alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, costituisce giusto motivo di compensazione nonostante la soccombenza del ricorrente che abbia impugnato una sentenza del Consiglio di Stato per motivi non concernenti la giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1, Legge 10/11/2014 num. 162 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)