Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 16/09/2003 (Rv. 566876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Legittimazione processuale - Conferimento - Presupposti - Rappresentanza sostanziale- Necessità - Esclusione della legitimatio ad processum - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di legitimatio ad processum il potere rappresentativo, con la relativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento della procura, può essere conferito soltanto a chi sia investito della rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, qualora non si sia formato sul punto il giudicato, il difetto di siffatti poteri, che - comportando l'esclusione della legittimazione processuale - concerne la regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevato d'ufficio anche da parte del giudice di legittimità attraverso l'esame diretto degli atti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)