Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005 (Rv. 582413 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto da parte in senso formale - Documento di conferimento della rappresentanza - Mancata produzione con il ricorso ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. - Difetto di potere rappresentativo - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento - Mancata eccezione della controparte - Irrilevanza - Pronuncia della sentenza impugnata in giudizio di rinvio per precedente cassazione - Riassunto dal soggetto agente come rappresentante - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE
Qualora il soggetto che in veste di parte formale proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale ed in detta qualità di rappresentante volontario rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ma non produca né con il ricorso né successivamente ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. i documenti che giustifichino quella qualità, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., in quanto la S.C. non è posta in condizione di poter valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed in particolare la facoltà di proporre ricorso per cassazione, che è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e dev'essere controllata dalla Corte anche d'ufficio (a differenza della sussistenza della rappresentanza organica, la cui mancanza dev'essere eccepita da chi la neghi), senza che in contrario possa rilevare né la mancata eccezione del resistente né la circostanza che quel soggetto sia lo stesso che aveva, sempre nella detta qualità, riassunto il giudizio a seguito di precedente cassazione con rinvio e che tale qualità debba reputarsi implicitamente controllata dal giudice del rinvio che ha pronunciato la nuova sentenza assoggettata a ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)