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Sez. 1, Sentenza n. 12154 del 21/12/1990 (Rv. 470277 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER LA PRESENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO EX ART. 152 COD. PROC. PEN. (DEL 1930) - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA NEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470277-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER LA PRESENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO EX ART. 152 COD. PROC. PEN. (DEL 1930) - AUTORITÀ DI COSA GIUDICATA NEL GIUDIZIO CIVILE - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento dell'imputato per la presenza di una causa di Estinzione del reato, ex art. 152 cod. proc. pen. (del 1930), ha autorità di cosa giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 28 stesso codice, limitatamente ai fatti accertati, nel caso in cui il giudice del dibattimento - in presenza di una causa di Estinzione di reato meno grave (o diverso) di quello contestato ovvero dello stesso reato in conseguenza dell'esclusione di circostanze aggravanti, pure contestate, o dell'applicazione di attenuanti - abbia effettuato una valutazione dei fatti contestati all'imputato (nella specie, il giudice penale, prima di dichiarare di non doversi procedere per prescrizione, dei reati di contrabbando e falso, aveva compiuto la detta valutazione al fine della pronunzia di equivalenza delle concesse attenuanti generiche anche con l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 476 cod. pen.). (V 8463/87, mass n 456000; (V 5263/87, mass n 453840; (V 3242/86, mass n 446231).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)