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Sez. 6, Sentenza n. 22283 del 07/02/2024 Cc. (dep. 03/06/2024) Rv. 286615-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Contraddittorietà tra giudicati - Inconciliabilità tra i fatti accertati - Rilevanza della diversa valutazione su elementi normativi - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286615-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli elementi normativi della fattispecie richiamati nel precetto penale, ferma restando la irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento relativa al reato di abuso d'ufficio tentato, cui era seguita sentenza assolutoria nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, emessa sul presupposto dell'assenza della violazione di legge e dell'obbligo di astensione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A), Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)