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Sez. 1, Sentenza n. 11669 del 23/06/2004 (Rv. 573857 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suolo ricadente in zona di rispetto cimiteriale - Edificabilità - Esclusione - Altre utilizzazioni economiche diverse da quella agricola - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573857-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi dell'art. 338 R.D. n. 1265 del 1934, è da qualificare non edificabile ai sensi dell'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv., con modif. nella legge n. 359 del 1992), giacché il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione di inedificabilità "legale", suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi accezionali, senza che, del resto, proprio in virtù della rigida dicotomia tra suoli edificabili e non edificabili introdotta dalla norma citata, sia più sostenibile la rilevanza, agli effetti indennitari, di utilizzazioni economiche del terreno non coincidenti con lo sfruttamento agricolo (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 338, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)