Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 24/02/2004 (Rv. 570434 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Efficacia "ope legis" - Conseguenze - Preclusione dell'attività processuale - Inefficacia degli atti compiuti dopo l'evento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
L'interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica "ope legis" e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, cod. proc. civ., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l'inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)