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Sez. L, Sentenza n. 1925 del 27/03/1982 (Rv. 419767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEI FATTI ADDEBITATI SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INTIMATO PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DEI FATTI ADDEBITATI SOTTO IL PROFILO DEL GIUSTIFICATO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa, il giudice, ove riconosca che questa non ricorre, intanto può accertare se i fatti addebitati costituiscono giustificato motivo di licenziamento in quanto vi sia esplicita richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro convenuto, con la conseguenza che, in Mancanza di una tale richiesta nelle fasi di merito, la stessa non può essere oggetto del giudizio di legittimità. (V 820/77, mass n 384424; (Conf 3712/79, mass n 400137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)