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Sez. 2, Sentenza n. 3453 del 10/07/1978 (Rv. 392915 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392915-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere dello esperto, poiche il dovere di dimostrare di avere tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa puo essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse. (Conf 498/76, mass n 379157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)