Sez. 2, Sentenza n. 498 del 16/02/1976 (Rv. 379157 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA - IN MODO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DELLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELLE CRITICHE MOSSE ALLA CONSULENZA - IN MODO IMPLICITO - SUFFICIENZA.*
Il giudice del merito, quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente, ed il dovere di dimostrare di aver tenuto conto delle critiche mosse alla consulenza stessa puo essere da lui adempiuto anche senza una dettagliata confutazione di esse, perche il dovere della motivazione e soddisfatto quando il giudice indichi le fonti del suo convincimento, sicche le contrarie deduzioni, se non confutate esplicitamente, restano disattese per implicito. (Conf 2488/70, mass n 348766; (Conf 1482/70, mass n 347320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)