Sez. 1, Sentenza n. 747 del 06/10/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177452 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ - NATURA - CIRCOSTANZA SOGGETTIVA - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ - NATURA - CIRCOSTANZA SOGGETTIVA - RATIO.*
La circostanza aggravante di aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone, in quanto è espressione della intensità del dolo e della Mancanza di sentimenti umanitari, ha natura soggettiva. La differenza tra sevizie e crudeltà non è data dalla prevalente inflizione di patimenti fisici nelle sevizie e di patimenti morali nella crudeltà, ma, data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l'attuazione del reato, ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle sevizie. (V mass n 113262; (V mass n 145246, sulla seconda parte; (V mass n 142116, sulla seconda parte; (Conf mass n 146044, sulla prima parte; (Conf mass n 118051, sulla prima parte; (Conf mass n 114908, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 4, Cod. Pen. art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)