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Sez. 4, Sentenza n. 1817 del 03/10/2014 Ud. (dep. 15/01/2015) Rv. 261767 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanze aggravanti - Ingente quantità - Mutamento del "diritto vivente" in senso più favorevole all'imputato - Applicazione retroattiva - Limiti.
Stato
decisa il 2014-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261767-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'ingente quantità di stupefacente che giustifica l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 non è ravvisabile quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, anche per i fatti commessi anteriormente sia alla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258 del 2012 sia all'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, purché sui medesimi fatti non si sia formato il giudicato. (In motivazione la Corte ha osservato che l'applicazione retroattiva del mutamento interpretativo di una norma penale in senso più favorevole al reo costituisce espressione del principio di eguaglianza).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)