Sez. 6, Sentenza n. 47907 del 14/11/2014 Cc. (dep. 19/11/2014) Rv. 261261 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Quantità massima detenibile - Reintroduzione ad opera del D.L. n. 36 del 2014 - Effetti - Ingente quantità - Verifica - Rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo detenibile - Persistente validità - Sussistenza.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, del predetto d.P.R., può essere tuttora effettuata utilizzando i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente detenibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)