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Sez. 1, Sentenza n. 11076 del 15/11/2016 Cc. (dep. 08/03/2017) Rv. 269759 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Mutamento di giurisprudenza ad opera delle Sezioni Unite - Possibile modifica del trattamento sanzionatorio per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale - Revoca della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269759-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO

In tema di esecuzione, la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. (Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione "in executivis" della pena, previa esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, in virtù dell'arresto giurisprudenziale relativo ai presupposti applicativi di tale disposizione, rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali n. 36258 del 2012).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)