Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 11/03/1991 (Rv. 471229 - 01)
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo. | Cancellazione dall'albo - Impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria - Del provvedimento reso dalla Commissione Regionale per le imprese artigiane - Su ricorso contro la decisione della Commissione Provinciale - Competenza territoriale - Foro del convenuto - Inderogabilità.
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione all'albo.
In tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, la controversia, di natura contenziosa, promossa davanti all'autorità giudiziaria per denunciare l'illegittimità del provvedimento reso dalla commissione regionale per le imprese artigiane, su ricorso contro la decisione della commissione provinciale, è attribuita, in assenza di specifica indicazione nella legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), alla competenza territoriale (inderogabile, per il previsto intervento del pubblico ministero nel procedimento, ex art. 7 legge 8 agosto 1985 n. 443) del foro del convenuto, e cioè della commissione provinciale per l'artigianato, che è il legittimo e necessario contraddittore.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 10, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)