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Sez. 2, Sentenza n. 13533 del 20/06/2011 (Rv. 618320 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Esercizio di potere officioso discrezionale da parte del giudice di merito - Censurabilità per difetto di motivazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di prova dei danni subiti da agente assicurativo.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618320-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo nè provveduto nè motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un agente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. per ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le due istanze istruttorie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)