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Sez. L, Sentenza n. 6439 del 17/03/2010 (Rv. 612124 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità dei provvedimenti, negativi o positivi, emessi ex art. 210 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie in tema di prova del credito dell'agente per provvigioni.
Stato
decisa il 2010-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612124-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE

I provvedimenti, positivi o negativi, emessi dal giudice di merito sulla richiesta di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., sono censurabili in sede di legittimità se non sorretti da motivazione sufficiente; in quanto, con particolare riferimento alla denegata ammissione del mezzo di prova, il diniego si traduce in un vizio della sentenza qualora, in sede di controllo - sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di merito, risulti che il ragionamento svolto sia incompleto, incoerente o irragionevole, sempre che il mezzo di prova richiesto e non ammesso sia diretto alla dimostrazione di punti decisivi della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censure la motivazione della corte territoriale che, con riferimento al credito per provvigioni fatto valere da un agente, aveva ritenuto ingiustificato che l'attore non fosse in grado di indicare i clienti contattati e gli affari procurati - fatti costitutivi del diritto azionato - e meramente esplorativa la richiesta di esibizione dei relativi documenti da parte della proponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)