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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23120 del 16/11/2010 (Rv. 615361 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Istanza di esibizione di documenti - Rigetto da parte del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615361-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di disporre l'ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento) non è sindacabile in cassazione, perché, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde", e l'iniziativa non presenti finalità esplorative -ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio- la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)