Sez. 1, Sentenza n. 20573 del 04/10/2010 (Rv. 614379 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità ex art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 - Portata - Banca girataria e banca trattaria - Cumulo - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
La banca girataria per l'incasso, che abbia pagato un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore, il quale abbia apposto la propria firma "per conoscenza e garanzia", e la banca trattaria, che abbia presentato l'assegno nella stanza di compensazione ancorché pagato a giratario, non rispondono del danno patito dal prenditore del titolo, nonostante la violazione dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 sulla clausola di intrasferibilità, allorché non sussista il nesso causale fra tali condotte ed il pregiudizio subìto. (Nel caso di specie, è stato accertato dal giudice del merito, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, che l'emittente avrebbe comunque patito il danno, in quanto, ove l'assegno fosse stato regolarmente negoziato, sarebbe stato pagato al falso prenditore).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)