Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 18/03/2010 (Rv. 612142 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità ex art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 - Portata - Banca girataria e banca trattaria - Cumulo - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In tema di responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, l'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, che regola tale tipologia di titolo, nell'attribuire la responsabilità a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce sia alla banca girataria che alla banca trattaria, essendo quest'ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione, quando ciò sia verificabile con la diligenza media.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)