Sez. 3, Sentenza n. 4371 del 25/06/1983 (Rv. 429275 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - SANATORIA DELLA MOROSITÀ EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392/1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - SANATORIA DELLA MOROSITÀ EX ART. 55 DELLA LEGGE N. 392/1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - INCLUSIONE.*
In tema di disciplina transitoria delle locazioni d'immobili urbani - come stabilita dal titolo secondo della legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta sull'equo canone) - la Mancanza di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico-concettuale tra la sanatoria della morosità come regolata dalla norma processuale dell'art. 55 e le locazioni non abitative come richiamate dalla norma, anch'essa di natura processuale, di cui all'art. 74; la perentorietà di tale richiamo, senza riserve o limitazioni; la corrispondenza tra la lettera e la ratio della norma, escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto della sanatoria della morosità, come descritto all'art. 55; esso, di conseguenza, è applicabile anche con riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione. (Conf 2469/81, mass n 413247).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)