Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 11/11/2015 Ud. (dep. 24/02/2016) Rv. 266300 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Reato di abusiva duplicazione o riproduzione di supporti audiovisivi - Circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Concorso con l'attenuante di cui all'art. 171 ter, comma 3, l. n. 633 del 1941 - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di diritto d'autore, in relazione al reato di abusiva duplicazione o riproduzione di supporti audiovisivi, previsto dall'art. 171- ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., può ritenersi configurabile nel caso in cui la speciale tenuità riguardi solo il danno e il lucro prodotti, atteso che, qualora anche il fatto sia di particolare tenuità può trovare applicazione la sola circostanza attenuante speciale di cui al comma terzo del citato art. 171- ter, l. n. 633 del 1941, che comprende in sé la detta attenuante comune.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis com. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)