diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2685 del 12/10/2011 Ud. (dep. 23/01/2012) Rv. 251888 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reato di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941 - Applicabilità dell'attenuante comune - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251888-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4, cod. pen.) è configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuità e quella della produzione, a detrimento della persona offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo di speciale tenuità. (In motivazione la Corte ha precisato che, a tal fine, il giudice è chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuità, con valutazione censurabile in sede di legittimità solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)