Sez. 4, Sentenza n. 47287 del 09/10/2014 Ud. (dep. 17/11/2014) Rv. 261070 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio o sospensione del dibattimento - Effetto sospensivo della prescrizione - Operatività - Condizioni - Fattispecie in tema di citazione del responsabile civile.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta della parte civile, cui ha aderito l'imputato, di autorizzazione alla citazione del responsabile civile non determina la sospensione del termine di prescrizione, atteso che il differimento dell'udienza è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta della parte civile, cui aveva aderito anche l'imputato, al fine di consentire la citazione del responsabile civile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)