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Sez. 1, Sentenza n. 42011 del 14/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232974 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ordine di espulsione - Violazione - Arresto - Mancata convalida - Legittimità del sindacato da parte del giudice sull'ordine del Questore - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232974-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di disciplina dell'immigrazione, con riferimento alla convalida dell'arresto in flagranza dello straniero per il reato di permanenza sul territorio senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine del Questore di lasciare il paese entro cinque giorni, il giudice della convalida è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato sotto i profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, atteso che la struttura del reato è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 cod. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione delle conseguenze penali della trasgressione e la mancata indicazione dei motivi per cui l'espulsione non poteva essere eseguita direttamente determina il difetto di un presupposto di legittimità, per cui l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 cod.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)