Sez. 3, Sentenza n. 9168 del 15/07/1997 Ud. (dep. 09/10/1997) Rv. 209544 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi - Stoccaggio provvisorio di fusti contenenti "percloroetilene" - Vecchia disciplina di cui al d.P.R. n. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 - Fattispecie: applicabilità di "lex mitior".
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento di rifiuti, nel caso in cui all'imputato sia addebitato di avere effettuato senza autorizzazione, nell'interno della propria lavanderia, lo stoccaggio provvisorio di fusti contenenti "percloroetilene", in attesa di reperire una ditta che smaltisse detti rifiuti tossico-nocivi, mentre con la vecchia disciplina di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ogni fase dello smaltimento di tali rifiuti (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo) era soggetta ad autorizzazione regionale (art. 16) ed in caso di inosservanza si concretava la contravvenzione di cui all'art. 26 citato d.P.R., con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, innanzi tutto, scompare la categoria dei rifiuti tossico-nocivi: la classificazione di cui all'art. 7 di detto D.Lgs. distingue i rifiuti in urbani e speciali, e questi ultimi in pericolosi e non, a seconda delle caratteristiche di pericolosità; in secondo luogo, il comportamento ascritto all'imputato, alla luce del nuovo decreto, non può più considerarsi attività di "stoccaggio", perché, così come definita dall'art. 6, comma 1, lett. l), essa ora consiste soltanto nel deposito preliminare di rifiuti finalizzato al sollecito compimento di una delle operazioni di smaltimento in senso stretto, sicché non si potrà, nel caso di specie, configurare "stoccaggio", ma tutt'al più "deposito temporaneo" di rifiuti, di cui alla successiva lett. m) del menzionato art. 6, così essendo, infatti, definito il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, purché ricorrano sei specifiche condizioni, solo nel rispetto delle quali il deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell'art. 28, comma 5, non è soggetto ad autorizzazione. (La S.C., osservato che i rifiuti "stoccati provvisoriamente" dall'imputato rientrano - ai sensi del menzionato art. 7 citato D.Lgs. - tra quelli "pericolosi" e che le condizioni di cui sopra non sono state tutte rispettate nel caso in esame, con la conseguenza che non potrà considerarsi "deposito temporaneo", esente da autorizzazione, lo stoccaggio provvisorio effettuato, ha ritenuto che lo stesso dovrà allora essere considerato "deposito incontrollato" dei propri rifiuti pericolosi, sanzionato - dall'art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 1997 - ben più gravemente di quanto previsto dall'art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982, che, in quanto "lex mitior", deve applicarsi ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen.).
Riferimenti normativi: DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. L, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. M, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)