diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12538 del 30/09/1998 Ud. (dep. 30/11/1998) Rv. 212165 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Deposito controllato dei propri rifiuti - Reato di cui all'art. 51 del D.Lgs. 22 del 1997 - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212165-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il deposito controllato di rifiuti propri, senza le autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte in genere per lo smaltimento dei rifiuti, non è più qualificato come reato. Infatti l'art. 51 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede e punisce al primo comma lo smaltimento non autorizzato di rifiuti provenienti da terzi, mentre al secondo comma prevede e punisce con la stessa pena non ogni tipo di raccolta e smaltimento, ma solo l'abbandono o il deposito incontrollato dei propri rifiuti, cioè dei rifiuti derivati dalla stessa azienda. (Nella specie la Corte ha escluso il reato "de quo" nel caso di accumulo di materiali pericolosi depositati in una area dello stesso stabilimento sotto la protezione di un telone).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)