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Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 19/02/1999 Ud. (dep. 26/03/1999) Rv. 213272 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Stoccaggio provvisorio non autorizzato - Vecchia disciplina di cui al D.P.R. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al D.Lgs. 22 del 1997 - Reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213272-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio non autorizzato, previsto e punito dagli artt. 16, comma primo, e 26 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, lo è anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 51, primo comma (lett. a) o b) a seconda che trattasi di rifiuti non pericolosi o pericolosi).Lo stoccaggio, inteso come deposito era, invero, secondo il D.P.R. 915 del 1982, una fase dell'attività di smaltimento e lo anche ai sensi del D. Lgs. 22 del 1997, che nell'elenco delle operazioni di smaltimento include anche quella di deposito preliminare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 16 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)