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Sez. L, Sentenza n. 733 del 05/03/1976 (Rv. 379390 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 10 GENNAIO 1959 - APPLICABILITA - LIMITI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - RELATIVO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379390-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 10 GENNAIO 1959 - APPLICABILITA - LIMITI - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - RELATIVO ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Gli artt 1 e 2 del CCNL giornalistico 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, condizionano l'applicazione del contratto stesso a che siasi instaurato un rapporto di lavoro subordinato. E non e meritevole di censura la sentenza del merito, che abbia ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico autonomo - e percio l'inapplicabilita del detto contratto collettivo - sulla base della qualificazione data dalle parti al relativo contratto ('di collaborazionè), della retribuzione commisurata alla quantita di opera e non all'unita di tempo dalla Mancanza di orario di lavoro e di Obbligo di presenza, della Mancanza di un luogo stabile di lavoro e di una responsabilita di servizio, e, infine, della facolta di assentarsi anche per mesi, escludendo che valessero a trasformare tale rapporto in lavoro subordinato la clausola di esclusiva e la continuita delle prestazioni. (V 1337/75, mass n 374859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2230, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 1, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)