Sez. L, Sentenza n. 874 del 01/02/1988 (Rv. 457259 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Anche nel caso in cui si tratti di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, la qualificazione datane dalle parti, pur non essendo vincolante ed esaustiva ai fini della decisione, che deve essere fondata sulla ricostruzione storica del rapporto e sulla valutazione complessiva dei suoi molteplici aspetti concreti in relazione ai criteri che in astratto distinguono l'attività lavorativa autonoma da quella subordinata, costituisce un imprescindibile punto di partenza della indagine del giudice, che non può, senza adeguata motivazione, svalutarne il significato. (nella specie, la S.C. ha cassato per vizi di motivazione l'impugnata sentenza, che aveva escluso il carattere subordinato dell'attività del ricorrente, addebitandole, in particolare, di aver trascurato due lettere della RAI, delle quali la prima conferiva al lavoratore l'incarico di corrispondente e la seconda definiva il rapporto come di collaborazione fissa). (V 6284/87, mass n 454563; (V 733/76, mass n 379390).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)