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Sez. L, Sentenza n. 4761 del 20/10/1978 (Rv. 394455 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - REQUISITI - VINCOLO DI DIPENDENZA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO IN RELAZIONE ALL'IMPEGNO DI UN COLLABORATORE DEL GIORNALE DI INVIO SETTIMANALE DI UNA VIGNETTA UMORISTICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394455-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - SUSSISTENZA - REQUISITI - VINCOLO DI DIPENDENZA - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO IN RELAZIONE ALL'IMPEGNO DI UN COLLABORATORE DEL GIORNALE DI INVIO SETTIMANALE DI UNA VIGNETTA UMORISTICA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'attivita giornalistica - ancorche caratterizzata da taluni elementi peculiari rispetto al comune schema del rapporto di lavoro subordinato - a quest'ultimo, in definitiva, finisce per riportarsi ravvisandosi in essa la continuita della prestazione, la determinatezza dell'incarico ed il suo espletamento sotto il vincolo della subordinazione gerarchica. Non e, pertanto, meritevole di censura la sentenza del giudice di merito che, accertata l'autonomia del lavoro del collaboratore - salvo l'impegno di inviare, settimanalmente, al quotidiano una vignetta accompagnata da una didascalia in chiave umoristica - abbia escluso la sussistenza del vincolo di dipendenza, valorizzando altresi altre circostanze quali la modalita di corresponsione del compenso, correlato ad un singolo lavoro, anziche in misura fissa mensile, ed il mancato inserimento nell'organizzazione strutturale della societa editoriale. (V 715/77, mass n 384295; (V 733/76, mass n 379390; (V 2959/75, mass n 377044; (V 912/75, mass n 374298).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 1, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, Contr. Coll. 15/02/1965 num. 1, Contr. Coll. 15/02/1965 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)