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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16187 del 24/09/2012 (Rv. 623725 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Controversie attinenti all'esecuzione dell'accordo - Competenza - Giudice fallimentare - Esclusione - Criteri ordinari ex art. 20 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623725-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO

Non sussiste la competenza del tribunale fallimentare in ordine alle controversie nascenti da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare, trattandosi di giudizi aventi ad oggetto diritti di obbligazione, da promuovere dinanzi al giudice individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza, anche per territorio. (Decisione assunta in tema di regolamento di competenza, relativo ad un giudizio sull'efficacia di una transazione seguente ad un accordo di ristrutturazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182 bis, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)