Sez. 5, Sentenza n. 13812 del 11/11/1999 Ud. (dep. 02/12/1999) Rv. 214609 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione abusiva - Soggetto che esegue l'opera o la commissiona - Responsabilità - Sussistenza - Nudo proprietario del suolo - Obbligo di impedire l'evento - Sussistenza - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reato di costruzione abusiva ai sensi dell'art 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, che era il costruttore, ed aveva negato di essere il destinatario dell'obbligo violato, perché il manufatto risultava realizzato su terreno di proprietà dei genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)