Sez. 3, Sentenza n. 9479 del 13/07/1995 Ud. (dep. 07/09/1995) Rv. 203542 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Costruzione abusiva - Proprietario del suolo estraneo alla esecuzione dell'opera e non committente dei lavori - Responsabilità penale - Configurabilità - Condizioni.
Edilizia - Costruzione edilizia
La responsabilità del proprietario del suolo per una costruzione abusiva eseguita sullo stesso, sempre che sia rimasto estraneo all'esecuzione dell'opera e non sia il committente dei lavori, è configurabile in via generale perché egli ha la disponibilità giuridica e di fatto del suolo, salvo le ipotesi di detenzione, possesso o usufrutto od uso da parte di altri, ed è fra i soggetti, legittimati a richiedere la concessione edilizia. Tuttavia non può essergli attribuito un dovere di controllo per impedire qualsiasi realizzazione edilizia ad opera di terzi senza considerare la concreta situazione in cui è stata svolta l'attività incriminata, i rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario, la presenza "in loco" dello stesso, se la richiesta concorde di un precedente provvedimento abilitativo sia stata rigettata oppure accolta, ed, in definitiva, tutte quelle situazioni e quei comportamenti positivi o negativi da cui si possano trarre elementi integrativi della colpa e prove circa una sua compartecipazione anche morale alla esecuzione della costruzione abusiva, tenendo presente pure il destinatario finale della stessa secondo le norme civilistiche.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)